(1) Le amministrazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
(2) Il direttore tecnico del cantiere vigila sull'osservanza del piano di sicurezza ed è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.
(3) L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese subappaltatrici al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle stesse compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
(4) Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
(5) Alle opere per le quali l'incarico di progettazione sia stato affidato a partire dal 24 marzo 1997 si applicano, in sostituzione dei commi precedenti del presente articolo, le disposizioni contenute nella normativa statale di recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante la sicurezza nei cantieri.