(1) L’amministrazione committente non può, a pena di nullità, stipulare il relativo contratto prima di una moratoria di 15 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all’amministrazione committente di attendere il decorso del predetto termine.
(2) L’aggiudicazione definitiva assume valore di contratto unicamente a seguito della decorrenza di 15 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione. 44)