(1) Qualora, entro i termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per la stipulazione del contratto ovvero non abbia costituito la cauzione definitiva di cui all'articolo 50 oppure non abbia provveduto ad iscrivere alla Cassa edile della Provincia autonoma di Bolzano i propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione committente annulla l'aggiudicazione e assegna i lavori al concorrente che segue in graduatoria oppure affida i lavori con procedura negoziata previa gara informale.