(1) Le associazioni temporanee possono essere strutturate:
- in forma orizzontale, per l'esecuzione di lavori omogenei;
- in forma verticale, per l'esecuzione di lavori ove il bando di gara configuri tipologie di opere scorporabili;
- in forma combinata, ove la complessità dei lavori renda possibile l'utilizzo simultaneo delle due forme.
(2) All'atto della presentazione dell'offerta le singole imprese dichiarano, con scrittura privata, di volersi riunire, nel caso di aggiudicazione, in riunione temporanea d'impresa. L'offerta dovrà essere sottoscritta dalle singole imprese che hanno dichiarato di volersi riunire. Le singole imprese, facenti parte della riunione temporanea di imprese risultata aggiudicataria della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata capogruppo.
(3) L'offerta dei concorrenti associati comporta la loro responsabilità solidale per l'intero lavoro nei confronti dell'amministrazione committente, delle imprese subappaltatrici e dei fornitori.
(4) È fatto divieto agli offerenti di partecipare alla gara in più di una società temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora vi abbiano partecipato in associazione o consorzio.
(5) La responsabilità solidale di cui al comma 3 vale per tutti i concorrenti associati o consorziati che si siano riuniti in forma orizzontale, ovvero nell'ambito della forma combinata, per l'esecuzione dei lavori prevalenti. Per gli assuntori di lavori scorporabili, la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale all'interno della medesima tipologia di lavori, nel caso di ricorso alla forma combinata.