(1) Per gli appalti di forniture e di servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il bando di gara è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee ed è pubblicato per dieci giorni naturali e consecutivi sia nell'albo dell'amministrazione committente o, in mancanza, nell'albo del comune ove ha sede l'amministrazione committente, sia sull'apposito sito informatico della Provincia, fatti salvi i servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), riguardanti opere che non hanno particolare rilevanza sotto il profilo architettonico o tecnico.
(2) Qualora l'importo delle forniture o dei servizi sia inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione committente può rinunciare alla pubblicazione del bando di gara, purché alla gara vengano invitate almeno dieci imprese, a condizione che sussistano in tale numero imprese qualificate; in questo caso trova applicazione quanto disposto dall'articolo 30, comma 3.
(3) Qualora l'importo degli appalti di forniture o degli appalti di servizi sia pari o inferiore a 50.000 euro, l'amministrazione committente ha facoltà di trattare con una o più imprese di propria scelta.25)