(1) Qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 2.500.000 euro, il bando di gara è pubblicato per dieci giorni naturali consecutivi nell'albo dell'amministrazione committente o, in mancanza, nell'albo del comune dove ha sede l'amministrazione committente.24)
(2) Qualora l'importo dei lavori sia pari o superiore a 2.500.000 euro, la pubblicazione ha luogo per dieci giorni naturali consecutivi anche nell'albo e sull'apposito sito informatico della Provincia.24)
(3) Per gli appalti pari o sopra soglia l'amministrazione committente è tenuta altresì all'invio all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee del bando di gara nonché della preinformazione sugli appalti che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi.
(4) Qualora l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 1.000.000 di euro, il bando di gara non è pubblicato purché alla gara vengano invitate almeno dieci imprese, se sussistono in tale numero imprese qualificate. Lo svolgimento di questa procedura viene regolato in conformità a quanto disposto per la gara informale.24)
(5) Qualora l'importo dei lavori sia pari o inferiore a 50.000 ECU il bando di gara non è pubblicato.