(1) Nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi al fine di sottrarli all'applicazione delle disposizioni che regolano gli appalti pari o superiori alla soglia comunitaria.
(2) Quando un'opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali forma l'oggetto di un appalto, per valutare se l'importo sia pari o superiore alla soglia deve essere preso in considerazione il valore di ciascun lotto. Se il valore cumulato dei lotti è pari o superiore all'importo della soglia comunitaria, le relative disposizioni si applicano a tutti i lotti.
(3) Per il calcolo dell'importo di cui al comma 2 va preso in considerazione, oltre a quello dei lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi e messe a disposizione dell'appaltatore dalle amministrazioni committenti.
(4) Si può derogare all'applicazione del comma 2 per i lotti il cui valore di stima sia inferiore a 1.000.000,00 euro purché l'importo cumulato di questi lotti non superi il 20 per cento del valore complessivo dei lotti.4)