Pubblicata nel B.U. 7 febbraio 1984, n. 6.
(1) La Giunta provinciale, su proposta del comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, di cui al successivo articolo 12, provvede ad istituire appositi tariffari per gli interventi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
(2) Per le visite periodiche contemplate dal precedente articolo 4 si richiama quanto previsto dall'articolo 33 del D.P.R. 11 marzo 1956, n. 303.
(3) Gli interventi aventi carattere di ricerca, al di là della normale attività di sorveglianza, sono a carico della Provincia.