(1) Gli operatori del servizio medicina del lavoro, quelli dei servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali e gli altri che con questi collaborano, si avvalgono di appositi mezzi di registrazione delle notizie sulle condizioni igienicoambientali e sullo stato di salute dei lavoratori.
(2) In particolare chi esegue i controlli sanitari deve garantire la compilazione di una scheda personale di rischio con informazioni sui fattori di nocività e sulla patologia, di cui un esemplare è consegnato al lavoratore e un altro è conservato e aggiornato dai servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali. Detta scheda dovrà formare parte integrante dei libretti sanitari individuali del servizio sanitario provinciale.
(3) Al servizio medicina del lavoro i dati affluiscono poi in forma aggregata su altri supporti informativi.
(4) Per lo svolgimento dei loro compiti il servizio medicina del lavoro e i servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali hanno il diritto di ottenere le informazioni e i dati esistenti negli uffici e presidi dei comuni e della Provincia, in particolare i dati anagrafici, ospedalieri, quelli del sistema informativo sanitario provinciale, quelli degli uffici provinciali per la tutela dell'ambiente e quelli relativi alla sicurezza sul lavoro.
(5) Le aziende hanno l'obbligo di comunicare al servizio medicina del lavoro e ai servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.