In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

d) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 21)
Servizio provinciali di medicina del lavoro e di igiene e sicurezza ambientale

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 7 febbraio 1984, n. 6.

Art. 6 (Strumenti informativi)

(1) Gli operatori del servizio medicina del lavoro, quelli dei servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali e gli altri che con questi collaborano, si avvalgono di appositi mezzi di registrazione delle notizie sulle condizioni igienicoambientali e sullo stato di salute dei lavoratori.

(2) In particolare chi esegue i controlli sanitari deve garantire la compilazione di una scheda personale di rischio con informazioni sui fattori di nocività e sulla patologia, di cui un esemplare è consegnato al lavoratore e un altro è conservato e aggiornato dai servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali. Detta scheda dovrà formare parte integrante dei libretti sanitari individuali del servizio sanitario provinciale.

(3) Al servizio medicina del lavoro i dati affluiscono poi in forma aggregata su altri supporti informativi.

(4) Per lo svolgimento dei loro compiti il servizio medicina del lavoro e i servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali hanno il diritto di ottenere le informazioni e i dati esistenti negli uffici e presidi dei comuni e della Provincia, in particolare i dati anagrafici, ospedalieri, quelli del sistema informativo sanitario provinciale, quelli degli uffici provinciali per la tutela dell'ambiente e quelli relativi alla sicurezza sul lavoro.

(5) Le aziende hanno l'obbligo di comunicare al servizio medicina del lavoro e ai servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionA Servizio sanitario
ActionActionB Medicina preventiva-assistenza sanitaria
ActionActionC Igiene
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 14 agosto 1963, n. 11
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 24 dicembre 1975, n. 55
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 maggio 1977, n. 22
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1982, n. 28
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1984, n. 2
ActionActionArt. 1 (Oggetto)
ActionActionTutela sanitaria nei luoghi di lavoro
ActionActionArt. 2   
ActionActionArt. 3 (Attuazione degli interventi sanitari di controllo delle condizioni di salute dei lavoratori)
ActionActionArt. 4 (Istanza di effettuazione dei controlli sanitari periodici obbligatori)
ActionActionArt. 5 (Modalità di effettuazione degli interventi di prevenzione sanitaria)
ActionActionArt. 6 (Strumenti informativi)
ActionActionArt. 7 (Aspetti di medicina legale)
ActionActionArt. 8 (Prestazioni tariffarie)
ActionActionIgiene e sicurezza ambientale
ActionActionOrgani di coordinamento
ActionActionInquadramento del personale ex ENPI ed ANCC nei ruoli provinciali
ActionActionDisposizioni varie
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 novembre 1988, n. 29
ActionActionf) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 novembre 1989, n. 29 
ActionActiong) Legge provinciale13 gennaio 1992, n. 1 
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE12
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 10 —
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 febbraio 1998, n. 4 —
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 luglio 1998, n. 19
ActionActionl) Legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 15 maggio 2007, n. 33
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2007, n. 37
ActionActiono) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1
ActionActionp) Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46
ActionActionD Piano sanitario provinciale
ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico