Pubblicata nel B.U. 7 febbraio 1984, n. 6.
(1) Gli accertamenti previsti dall'articolo 33 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, vengono eseguiti od organizzati dai servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle unità sanitarie locali e dal servizio medicina del lavoro, qualora rientrino nei piani di lavoro e nelle priorità programmate.
(2) In ogni caso, tuttavia, tali accertamenti devono essere correlati allo stato igienico-sanitario dell'ambiente.