(1) L'attività di prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro va programmata da parte del servizio medicina del lavoro per comparto produttivo e secondo priorità dedotte da mappe e griglie di rischio. I programmi generali vanno poi sottoposti al comitato di cui al successivo articolo 12.
(2) Le indagini devono essere eseguite e registrate con metodiche standardizzate, tali da rendere possibile l'elaborazione epidemiologica dei dati.
(3) I controlli sanitari devono essere mirati sulla base della conoscenza dei rischi ambientali e il metodo di lavoro adottato deve tener conto delle esperienze dei gruppi omogenei di lavoratori; i dati individuali devono essere comunicati ai singoli e i risultati dell'elaborazione epidemiologica e delle analisi ambientali, disposte comunque ai sensi delle leggi provinciali vigenti, vanno comunicati a livello di luoghi di lavoro e di ambienti di residenza alle parti interessate.
(4) I risultati dell'elaborazione epidemiologica che fossero tali da far presumere la modifica della situazione ambientale, vanno sottoposti all'esame della prima sezione, di cui all'articolo 10.
(5) Situazioni anormali che venissero riscontrate durante le visite nelle attrezzature tecniche, strutturali, impiantistiche, presenti nei luoghi di lavoro, devono essere segnalate agli uffici competenti.