(1) Ai fini della determinazione dei finanziamenti per il personale da corrispondere alle biblioteche centro di sistema, alle biblioteche comprensoriali per le località ladine e a biblioteche locali con bibliotecari a tempo pieno o a tempo parziale, viene stabilito quanto segue:
(2) La Giunta provinciale è autorizzata ad adeguare i parametri di corrispondenza delle qualifiche di cui al comma 1, a seguito di eventuali modifiche dello stato giuridico ed economico del proprio personale.32)