In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 41)
Modifiche all'ordinamento del personale - Riordinamento delle carriere e nuovi stipendi del personale provinciale

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 23 febbraio 1972, n. 10 - numero straordinario.

Art. 53 (Esodo personale femminile)  delibera sentenza

(1) Il personale femminile avente il coniuge o figli a carico, con non meno di 15 anni di servizio presso l'Amministrazione provinciale, utili agli effetti della liquidazione della pensione da parte della C.P.D.E.L., è a domanda collocato in aspettativa per il periodo di tempo necessario al compimento degli anni di servizio utili per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione secondo gli ordinamenti della C.P.D.E.L. Trascorso tale periodo il personale predetto viene collocato a riposo con effetto dal giorno immediatamente successivo.

(2) Dalla data del collocamento in aspettativa il personale stesso è posto in soprannumero. Esso non può cessare dalla posizione di aspettativa, nella quale è stato collocato in applicazione del precedente comma, fino al collocamento a riposo.

(3) Il trattamento dovuto al personale contemplato dal primo comma nel periodo di aspettativa è pari al 45% dei soli assegni pensionabili in godimento all'atto del collocamento in aspettativa o risultante da successivi aumenti di carattere generale.

(4) L'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, è corrisposta nella stessa misura spettante ai pensionati della C.P.D.E.L.

(5) Il periodo trascorso in aspettativa non è computabile ai fini della progressione giuridico-economica di carriera.

(6) Tale periodo è peraltro utile ai fini dell'iscrizione alla C.P.D.E.L., della contribuzione dovuta alla Cassa stessa, nonché della valutazione dei servizi e della conseguente determinazione del trattamento di quiescenza a carico della Cassa medesima.

(7) I contributi dovuti alla C.P.D.E.L., durante il periodo di collocamento in aspettativa, compresa la quota propria della dipendente, sono a carico dell'amministrazione.

(8) In caso di decesso della dipendente durante il periodo di collocamento in aspettativa, l'amministrazione corrisponderà - agli aventi diritto alla pensione indiretta a carico della C.P.D.E.L - la differenza tra l'assegno di pensione indiretta che sarebbe spettato con 20 anni di servizio e quello effettivamente dovuto alla Cassa predetta. 14)

massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 111 del 12.04.2002 - Lavoratrici in aspettativa supplementare - Rimborso della quota di contribuzione previdenziale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 110 del 21.04.1998 - Aspettativa speciale per dipendenti femminili - prepensionamento - eccezione di illegittimità costituzionale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 30.07.1996 - Aspettativa speciale per dipendenti feminili - prepensionamento
14)

Vedi l'art. 13 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36, e l'art. 19 della L.P. 13 ottobre 1993, n. 15, modificato dall'art. 10 della L.P. 17 agosto 1994, n. 8:

Art. 19 (Aspettativa ai fini di pensione del personale femminile)

(1) Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, salvo quanto disposto dal presente articolo.

(2) Il personale collocato nell'aspettativa di cui al comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale n. 4/ 1972 prima dell'entrata in vigore della presente legge, che al termine dell'aspettativa medesima non abbia maturato, inclusi eventuali altri servizi ricongiunti o riscattati od altrimenti utili, i requisiti di servizio per il conseguimento del diritto a pensione ai sensi della vigente normativa statale viene trattenuto in aspettativa limitatamente al periodo di tempo necessario per il raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione. L'aspettativa retribuita disposta in base al citato articolo 53, comma 3, termina comunque alla scadenza indicata nei relativi provvedimenti di collocamento in aspettativa.

(3) Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 l'aspettativa supplementare non retribuita di cui al comma 2 è in ogni caso prorogata fino al 31 agosto successivo alla data di maturazione dei requisiti di servizio di cui al comma 2.

(4) La retribuzione pensionabile utile ai fini della liquidazione del trattamento previsti dal comma 3 dell'articolo 53 della legge provinciale n. 4/ 1972, spettante al personale collocato in aspettativa con decorrenza dal 1° gennaio 1993, viene determinata secondo i criteri indicati nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

(5) Durante la predetta aspettativa supplementare la contribuzione previdenziale è a carico del personale e viene anticipata dall'amministrazione, con l'obbligo di rivalsa nei confronti del personale medesimo. Per il personale collocato nell'aspettativa di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 1992 tale rivalsa è limitata alla quota della contribuzione previdenziale a carico del personale medesimo.

(6) Il personale di cui al comma 2 può, in caso di vacanza di posti, chiedere la riammissione in servizio. In tale caso la riammissione non è subordinata al rimborso di quanto percepito durante l'aspettativa di cui al comma 3 dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

vedi anche l'art. 2 del D.P.G.P. 23 marzo 1998, n. 8:

Art. 2 (Collocamento a riposo)

(1) Il comma 3 dell'articolo 19 della legge provinciale 13 ottobre 1993, n. 15, trova applicazione limitatamente al personale in aspettativa supplementare non retribuita che maturi il diritto a pensione a decorrere dal 17 agosto 1995 oppure che sia stato riammesso in servizio a norma del citato articolo 19.

(2) La norma di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4
ActionActionArt. 1   
ActionActionNormi generali
ActionActionTITOLO IV
ActionActionTITOLO V
ActionActionTITOLO VI
ActionActionTITOLO VII
ActionActionCessazione del rapporto di impiego
ActionActionPrevidenza e quiescenza
ActionActionArt. 46
ActionActionArt. 47 (Pensione sociale)
ActionActionArt. 48 (Pensione sociale indiretta e di riversabilità)
ActionActionArt. 49 (Adeguamento pensioni sociali)
ActionActionArt. 50
ActionActionArt. 51   
ActionActionArt. 52
ActionActionArt. 53 (Esodo personale femminile)
ActionActionArt. 54
ActionActionArt. 55   
ActionActionOrgani collegiali dell'amministrazione
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico