Pubblicata nel B.U. 23 febbraio 1972, n. 10 - numero straordinario.
(1) Ai dipendenti provinciali di ruolo collocati a riposo per raggiunti limiti di età dopo almeno dieci anni di servizio effettivo presso la Provincia, nonché ai dipendenti dispensati dal servizio per riconosciuta inabilità permanente ed assoluta al lavoro dopo aver conseguita la nomina definitiva in ruolo è concessa, a carico del bilancio provinciale, un'integrazione del trattamento di pensione o vecchiaia comunque maturato anche per servizi prestati presso terzi e corrisposto da istituti, casse od enti previdenziali o dall' I.N.A.D.E.L. in forme di assegno vitalizio, in misura tale da raggiungere il 60% della retribuzione pensionabile loro spettante all'atto della cessazione dal servizio.
(2) Qualora all'atto della cessazione, avvenuta per i motivi di cui sopra, non abbiano conseguito il diritto ad alcuna pensione od assegno a carico degli enti predetti sarà loro corrisposto un assegno di riposo nella misura del 60% dell'ultima retribuzione pensionabile, nonché l'indennità integrativa speciale e le aggiunte di famiglia nella misura corrisposta ai titolari di pensione diretta della C.P.D.E.L.