Pubblicata nel B.U. 23 febbraio 1972, n. 10 - numero straordinario.
(1) Nei confronti del personale di cui al precedente articolo l'amministrazione provvede - al momento del suo collocamento in aspettativa - previo rilascio di regolare atto di cessione - al pagamento dell'indennità di buona uscita per gli anni di servizio effettivo prestati presso l'Amministrazione provinciale.
(2) Il periodo trascorso dal personale della posizione di cui al precedente articolo, è considerato, per quanto concerne l'iscrizione all' I.N.A.D.E.L.-previdenza come trascorso in aspettativa per motivi di famiglia.
(3) L'Amministrazione provinciale si sostituisce al personale predetto - all'atto del collocamento a riposo dello stesso - nei diritti verso l' I.N.A.D.E.L. per quanto concerne la riscossione dell'indennità premio di servizio dovuta dall'Istituto medesimo.