Pubblicata nel B.U. 23 febbraio 1972, n. 10 - numero straordinario.
(1) 11)
(2) L'articolo 126 e successive modifiche è abrogato.
(3) L'indennità di buonuscita può essere corrisposta al dipendente all'atto della cessazione dal servizio in misura comprensiva dell'indennità premio di servizio dovuta dall' I.N.A.D.E.L. per il medesimo periodo di servizio.
(4) La Provincia autonoma, per effetto dell'anticipazione di cui al precedente terzo comma, subentra al personale interessato nelle rispettive ragioni creditizie nei confronti dell' I.N.A.D.E.L., dietro rilascio di speciale procura irrevocabile di delega a riscuotere l'indennità premio di servizio dovuta all' I.N.A.D.E.L. con sottoscrizione autenticata.
(5) Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche in relazione all'articolo 54 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e dell'articolo 1 della legge provinciale 7 marzo 1977, n. 10.
(6) L'articolo 126 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e l'articolo 10 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono abrogati. 12)
Il comma 1 sostituisce l'art. 125 della L.P. 3 luglio 1959, n. 6.
I commi 3, 4 e 5 sono stati aggiunti dall'art. 10 della L.P. 12 febbraio 1976, n. 7, e successivamente così sostituiti dall'art. 11 della L.P. 7 dicembre 1988, n. 54; con l'art. 1 della L.P. 7 marzo 1977, n. 10, queste disposizioni sono state estese "per gli anni coperti da iscrizioni previdenziali all' E.N.P.A.S., a tutti i dipendenti dello Stato passati alla Provincia per disposizione di legge statale o provinciale".