Pubblicata nel B.U. 23 febbraio 1972, n. 10 - numero straordinario.
(1) I trattamenti integrativi e gli assegni di riposo diretti ed indiretti di cui ai precedenti articoli seguono le variazioni degli emolumenti pensionabili che a carattere generale vengono adottate dall'Amministrazione provinciale.
(2) I trattamenti integrativi vengono modificati anche secondo le variazioni delle pensioni ed assegni integrati.