Pubblicato nella G.U. 16 novembre 1973, n. 296.
(1) Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole e degli istituti di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica), statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, nonché degli alunni delle scuole materne, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito dei rispettivi territori, dalle Province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.