Pubblicato nella G.U. 16 novembre 1973, n. 296.
(1) Sono esercitate dalle Province di Trento e di Bolzano le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine ai patronati scolastici ed ai consorzi provinciali dei patronati scolastici di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261.
(2) Sono inoltre esercitate dalle Province suddette le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui all'articolo 1.
(3) In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nei precedenti commi, il personale dipendente è trasferito alle Province, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio delle Province.