Pubblicato nella G.U. 16 novembre 1973, n. 296.
(1) Sono esercitate dalle Province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica.
(2) Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione di piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, i relativi programmi saranno formulati dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con ciascuna Provincia, alla quale vengono assegnati i fondi per la loro realizzazione.
(3) I piani di cui al precedente comma sono quelli ai quali la legge dello Stato attribuisce espressamente carattere di straordinarietà.