Pubblicato nella G.U. 16 novembre 1973, n. 296.
(1) Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alle Province di Trento e di Bolzano, gli atti degli uffici centrali e periferici concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente articolo 7 e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni.