Pubblicato nella G.U. 16 novembre 1973, n. 296.
(1) Sono esercitate dalla Provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative statali in ordine all'opera universitaria dell'Università degli studi di Trento, intendendosi sostituiti, fino a quanto non sarà diversamente disposto, i rappresentanti della Regione nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria con rappresentanti della Provincia.
(2) Le entrate di natura tributaria e quelle di natura contributiva dell'opera universitaria stessa previste da disposizioni di legge vigenti sono attribuite alla Provincia.
(3) In caso di soppressione dell'opera universitaria i beni ed il personale dipendente saranno trasferiti alla Provincia, conservando quest'ultimo la posizione giuridico-economica acquisita. 2)
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
L'art. 8/bis è stato aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 512.