Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.
(1) Sono ammessi ad agevolazione le attività di consulenza a favore di piccole e medie imprese, strettamente attinenti all'attività aziendale, inclusi gli studi di fattibilità per la realizzazione di cluster e centri di competenza.
(2) Sono ammesse le seguenti spese sostenute dalle piccole e medie imprese:
(3) Non sono ammesse le spese relative a servizi continuativi o periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.
(4) L'intensità di agevolazione non può essere superiore al 50 per cento della spesa ammissibile.