(1) L'intensità lorda di agevolazione per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 8 è calcolata sulla base dei costi ammissibili del progetto e non deve superare:
- il 100 per cento per la ricerca fondamentale;
- il 50 per cento per la ricerca industriale;
- il 25 per cento per l'attività di sviluppo sperimentale.
(2) L'intensità di agevolazione di cui al comma 1, lettere b e c può essere aumentata nei casi e nei limiti sotto descritti:
- di 20 punti percentuali per piccole imprese e di 10 punti percentuali per le medie imprese,
- a concorrenza di un'intensità massima dell'80 per cento può essere applicata una maggiorazione di 15 punti percentuali qualora:
- il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra, nessuna impresa deve sostenere da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili del progetto di collaborazione e il progetto deve prevedere la collaborazione di almeno una PMI, ovvero ha carattere transfrontaliero ossia le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate in almeno due stati membri dell'UE diversi;
- il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca e sussistono le seguenti condizioni:
- l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 per cento dei costi ammissibili del progetto e
- l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
- nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni tecnici o scientifici oppure pubblicati in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti) o divulgati tramite software gratuito o ad open source.
(3) Ai fini del comma 2, lettera b), cifre 1) e 2), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. In caso di collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni nei presenti criteri non si applicano all'organismo di ricerca.
(4) Qualora il progetto comprenda diverse fasi di ricerca e sviluppo, l'intensità consentita dell'agevolazione è stabilita sulla base della media ponderata delle rispettive intensità di agevolazione consentite, calcolate sulla base dei costi ammissibili sostenuti.
(5) L'intensità di aiuto sarà stabilita per ciascun beneficiario anche quando si tratta di un progetto di collaborazione.
(6) L'importo totale lordo dell'agevolazione erogato per ogni impresa e per progetto non può essere superiore ai seguenti importi:
- 20 milioni di euro nel caso di progetti prevalentemente di ricerca fondamentale,
- 10 milioni di euro per impresa e per progetto nel caso di progetti prevalentemente di ricerca industriale;
- 7,5 milioni di euro per tutti gli altri progetti.