(1) Possono essere concesse agevolazioni per le spese di investimento per la creazione, l'ampliamento e l'animazione di centri di competenza esclusivamente alla persona giuridica che ne assume la gestione. Essa sarà incaricata di gestire la partecipazione e l'accesso ai locali, impianti e attiverà il centro di competenza. Tale accesso non deve essere limitato e i canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del centro devono rifletterne i relativi costi. Per la creazione, l'ampliamento e l'animazione di cluster possono essere concesse agevolazioni esclusivamente per le spese di funzionamento di cui al comma 3.
(2) Limitatamente ai centri di competenza sono ammissibili ad agevolazione i costi per i seguenti investimenti:
- l'acquisto o la costruzione di locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;
- la realizzazione di infrastrutture di ricerca ad accesso aperto: laboratorio, impianti di prova;
- la realizzazione di infrastrutture di rete a banda larga.
(3) Sono ammissibili i costi di personale e le spese amministrative sostenuti della persona giuridica che crea o espande il cluster o il centro di competenza inerenti alle seguenti attività e per un periodo massimo di 5 anni di attività:
- marketing per attirare nuove imprese rispettivamente nel cluster o nel centro di competenza;
- gestione delle installazioni rispettivamente del cluster o del centro di competenza ad accesso aperto;
- organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri rispettivamente del cluster o del centro di competenza.
(4) Le spese di investimento di cui al comma 2 comprendono i costi relativi agli investimenti in terreni, edifici, macchinari e impianti; l'intensità massima di agevolazione calcolata sulla spesa ammissibile è pari:
- al 15 per cento per grandi imprese;
- al 25 per cento per medie imprese;
- al 35 per cento per piccole imprese.
(5) Per le spese di funzionamento, di cui al comma 3, le agevolazioni possono essere concesse per una durata massima di cinque anni. Se l'agevolazione è decrescente, l'intensità può ammontare al 100 per cento il primo anno e diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno. Nel caso di agevolazioni non decrescenti la durata è limitata a cinque anni e l'intensità non deve superare il 50 per cento dei costi ammissibili.
(6) L'agevolazione non può superare l'importo di 5 milioni di euro.