Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.
(1) Sono ammessi ad agevolazione i costi degli studi di fattibilità tecnica preliminari all'attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale realizzati dalle imprese e/o enti locali e altri enti pubblici in cooperazione tra loro o con organismi di ricerca.
(2) Le agevolazioni per gli studi di fattibilità tecnica di cui al comma 1 possono raggiungere un'intensità lorda massima calcolata sulla base dei costi degli studi:
(3) L'importo totale lordo dell'agevolazione erogato per ogni impresa e per studio di fattibilità non può essere superiore agli importi di cui all'articolo 9, comma 6 previsti per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale.