Pubblicato nel B.U. 27 maggio 2008, n. 22.
(1) Nell'ambito di attività di formazione realizzati da imprese sono ammissibili i seguenti costi:
(2) L'intensità dell'agevolazione calcolata sui costi ammissibili non può essere superiore:
(3) Nei casi in cui il progetto di agevolazione preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'agevolazione, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il progetto di formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica, di cui al comma 2, lettera a).
(4) L'importo totale lordo dell'agevolazione erogato per ogni impresa e per progetto non può essere superiore a 1 milione di euro.