Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) I materiali provenienti da escavazioni e demolizioni appartengono all'amministrazione committente, salva diversa disposizione nel capitolato speciale.
(2) Se il capitolato speciale prevede che i materiali di cui al comma 1 sono ceduti all'appaltatore, il relativo prezzo è dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi.
(3) Il prezzo corrisposto all'appaltatore per gli scavi e le demolizioni comprende il trasporto e lo stoccaggio nel luogo stabilito nel capitolato speciale.