Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale il direttore dei lavori impartisce le disposizioni all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori e inviato all'appaltatore, che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
(2) L'ordine di servizio, anche se sottoscritto dall'appaltatore con riserva, non costituisce sede per l'esplicazione delle domande dell'appaltatore, che sono iscritte nel registro di contabilità secondo le disposizioni dell'articolo 102.