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In vigore al: 21/11/2014

j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 411)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici
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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

Art. 68 (Variazioni ed integrazioni al progetto approvato)

(1) Nessuna variazione o integrazione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente autorizzata dall'amministrazione committente ai sensi dell'articolo 63 della legge.

(2) Il mancato rispetto del comma 1 non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria, secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

(3) Qualora per uno dei casi previsti dall'articolo 63 della legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o integrazioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del progetto ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, su incarico dell'amministrazione committente ai sensi dell'articolo 11 della legge, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare all'amministrazione committente. 27)

(4) Fino alla concorrenza di un quinto in più od in meno dell'importo del contratto stesso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'amministrazione committente e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato, purchè non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

(5) Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione.

(6) Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si devono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla determinazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 72.

(7) L'accertamento delle cause e dei presupposti che, a norma dell'articolo 63 della legge, consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del progetto, che vi provvede con apposita relazione. Qualora la variante sia disposta ai sensi dell'articolo 63 comma 1 lettere b) e c) della legge il responsabile di progetto, sentito il direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della realizzazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

27)

Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 24 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

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