(1) I materiali e manufatti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.
(2) L'accettazione dei materiali e manufatti non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo la introduzione nel cantiere, o non conformi per qualsiasi causa alle condizioni del contratto, e ordinare all'appaltatore di rimuoverli dal cantiere e di sostituirli con altri a sue spese.
(3) Se l'appaltatore non rimuove i materiali e manufatti nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'amministrazione committente può eseguire la rimozione d'ufficio a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta qualsiasi ulteriore danno derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio.
(4) Le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non pregiudicano i diritti dell'amministrazione committente in sede di collaudo.
(5) Qualora, senza opposizione del direttore dei lavori, l'appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali e manufatti di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o di una lavorazione più accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi, e la contabilizzazione è fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità e le caratteristiche stabilite dal contratto.
(6) Se il direttore dei lavori ammette l'utilizzo di materiali di dimensioni, consistenza o qualità inferiori, ovvero una minore lavorazione, e l'opera è comunque accettabile senza pregiudizio, applica una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.
(7) Il direttore dei lavori può disporre le prove necessarie per accertare l'idoneità dei materiali e manufatti ponendo a carico dell'appaltatore le spese.