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In vigore al: 21/11/2014

j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 411)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici
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Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

Art. 60 (Giorno e termine per la consegna dei lavori)

(1) Dopo la stipulazione del contratto o, qualora vi siano ragioni d'urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il direttore dei lavori provvede alla consegna dei lavori.

(2) La consegna dei lavori avviene non oltre 45 giorni dalla data del contratto.

(3) Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, trasmettendo la comunicazione anche al responsabile del progetto. L'appaltatore deve trovarsi sul luogo e mettere a disposizione il personale idoneo, gli utensili e i materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'amministrazione committente.

(4) In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

(5) Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, delimitazioni ovunque si ritengano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

(6) La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 62.

(7) Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente il secondo termine assegnato dal direttore dei lavori, l'amministrazione committente:

  • a)  risolve in danno dell' appaltatore inadempiente il contratto d'appalto, incamerando la cauzione definitiva;
  • b)  annulla l' aggiudicazione ed incamera la cauzione provvisoria, se la consegna è avvenuta in via di urgenza.

(8) Nei casi di cui al comma 7, l'amministrazione committente può affidare al secondo concorrente l'esecuzione dell'opera, a condizione che il prezzo non superi il prezzo offerto dal primo aggiudicatario.

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