(1) Il titolare dell'autorizzazione o il gestore hanno diritto a sospendere per ferie l'esercizio dell'attività per non più di quattro settimane ogni anno, frazionate in non più di due periodi che dovranno essere concordati con la Ripartizione provinciale Artigianato, industria e commercio20) . In caso di mancato accordo fra le parti deciderà l'Assessore provinciale al commercio, tenendo conto delle esigenze dell'utenza, dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.
(2) Per il restante periodo dell'anno i titolari dell'autorizzazione o i gestori non possono sospendere l'esercizio degli impianti senza l'autorizzazione dell'Assessore provinciale al commercio, che sarà concessa per il più breve periodo possibile e per motivi che determinano un'oggettiva impossibilità di esercizio.
(3) Le sospensioni per impianti la cui attività è collegata al movimento turistico, fatte salve le esigenze dell'utenza, possono essere autorizzate per periodi di tempo non superiori a sei mesi nell'anno solare.