(1) È considerata attività di scuola di alpinismo ogni attività, coordinata di più guide alpine e aspiranti guide, allo scopo dell'esercizio della propria professione, ad eccezione di quella dell'acquisizione dei clienti.
(2) Rientrano nell'attività professionale delle guide alpine, degli aspiranti guida e delle scuole di alpinismo la prestazione e l'organizzazione di tutti i servizi complementari per la propria clientela, come il trasporto dei clienti, il noleggio di equipaggiamenti ed altri, purché tale prestazione sia strettamente subordinata all'attività principale.
(3) La denominazione della scuola di alpinismo deve distinguersi chiaramente da quelle delle altre scuole di alpinismo e contenere la dizione "scuola di alpinismo". Le guide alpine coadiuvanti in una scuola di alpinismo non possono appartenere contemporaneamente ad un'altra scuola di alpinismo.
(4) Il rilascio e rinnovo dell'autorizzazione per la gestione di una scuola di alpinismo avviene secondo i criteri di cui all'articolo 16 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33. All'ufficio provinciale competente deve essere presentata entro il 31 ottobre, con validità triennale, la seguente documentazione:
- copia autenticata dello statuto e dichiarazione di impegno delle guide alpine nonché degli aspiranti guide alpine responsabili e coadiuvanti;
- denominazione della scuola di alpinismo;
- indicazione della zona di competenza desiderata;
- indicazione della sede della scuola alpinismo ed eventuali uffici;
- relazione sull'attrezzatura ed arredamento disponibile nella sede;
- schema dei programmi di attività;
- copia in scala degli eventuali emblemi o distintivi della scuola di alpinismo.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.