(1) Presso il collegio provinciale delle guide è istituito l'albo professionale delle guide alpine e degli aspiranti guida previsto dall'articolo 4 della legge. L'albo è suddiviso in due sezioni: quella per le guide alpine e quella per gli aspiranti guida.
(2) Per ogni iscritto l'albo deve contenere, oltre al numero progressivo, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il luogo di residenza, l'indirizzo, il numero di codice fiscale, la data di iscrizione, gli estremi della polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni, la data di rilascio, rinnovo, di eventuale sospensione o ritiro della tessera di riconoscimento, la data di cancellazione o di trasferimento ad altro albo nonché, per i casi di aggregazione temporanea, l'albo di provenienza e la scuola di alpinismo in cui la guida o l'aspirante guida è occupata.
(3) Le eventuali variazioni di dati vanno comunicate entro 30 giorni al collegio provinciale delle guide a cura dell'iscritto.