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In vigore al: 21/11/2014

b) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 41)
Approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33 "Ordinamento delle guide alpine - guide sciatori"

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1)
Pubblicato nel B.U. 9 marzo 1993, n. 11.

Art. 7 (Corsi di promozione)

(1) Il corso di promozione ha la durata di sette giorni più tre giorni di valutazione. Il programma consiste nella ricapitolazione dei contenuti più significativi dei corsi di prima formazione con particolare attenzione dedicata all'accompagnamento dei clienti ed allo svolgimento di lezioni di alpinismo. Sono ammessi al corso di promozione aspiranti guide che risultino iscritti all'albo da almeno un anno.10)

(2) La parte pratica del corso di promozione comprende:

  1. esecuzione di una prova attitudinale in una gita scialpinistica;
  2. esecuzione di una prova attitudinale su una via di ghiaccio;
  3. esecuzione di una prova attitudinale su una via di roccia;
  4. acquisizione della disciplina del canyoning. 11)

(3) La parte teorica del corso di promozione comprende:

  1. conoscenza delle diverse associazioni di guida alpina;
  2. conoscenza e tecniche volte allo sviluppo della personalità;
  3. miglioramento delle tecniche di comunicazione;
  4. conoscenza del regime fiscale vigente per le guide alpine;
  5. conoscenza del profilo assicurativo della guida alpina;
  6. conoscenza del mercato del lavoro e delle prospettive professionali per le guide alpine;
  7. conoscenza dei rischi per la salute e dei pericoli di incidente legati alla professione. 11)
10)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 8 del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.
11)
I commi 2 e 3 sono stati aggiunti dall'art. 9 del D.P.P. 6 luglio 2004, n. 22.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionA Servizio di soccorso alpino
ActionActionB Guide alpine e guide sciatori
ActionActiona) Legge provinciale13 dicembre 1991, n. 33
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1993, n. 4 
ActionAction Art. 1 (Prova attitudinale pratica)
ActionAction Art. 2 (Corsi di prima formazione e di promozione)
ActionAction Art. 2/bis (Corso di arrampicata sportiva)
ActionAction Art. 3 (Corso di teoria e di studio delle valanghe)
ActionAction Art. 4 (Corso di alpinismo su roccia)
ActionAction Art. 4/bis (Corso di arrampicata su cascata di ghiaccio)
ActionAction Art. 4/ter (Corso di tecnica dello sci)
ActionAction Art. 5 (Corso di scialpinismo)
ActionAction Art. 5/bis (Corso di soccorso su roccia e ghiaccio)
ActionAction Art. 6 (Corso di alpinismo su ghiaccio)
ActionAction Art. 7 (Corsi di promozione)
ActionAction Art. 8 (Valutazioni)
ActionAction Art. 9 (Indizione dei corsi)
ActionAction Art. 10 (Esami di abilitazione)
ActionAction Art. 11 (Corsi di aggiornamento)
ActionAction Art. 12 (Corsi di specializzazione)
ActionAction Art. 13 (Quota di iscrizione ai corsi di formazione professionale)
ActionAction Art. 14 (Domande di ammissione alla prova attitudinale, ai corsi di formazione ed all'esame finale)
ActionAction Art. 15 (Albo professionale)
ActionAction Art. 16 (Iscrizione all'albo professionale delle guide alpine e degli aspiranti guide)
ActionAction Art. 17 (Distintivo ufficiale)
ActionAction Art. 18 (Tessera di riconoscimento)
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ActionAction Art. 20 (Diritti e doveri delle guide alpine - guide sciatori nonché degli aspiranti guida alpina - guida sciatore)
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