(1) Con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, sentito il collegio provinciale delle guide alpine, sono indette, almeno ogni due anni, le prove attitudinali pratiche di ammissione al ciclo di corsi di prima formazione di cui all'articolo 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, di seguito denominata "legge", ed è stabilito il numero minimo di partecipanti necessario per lo svolgimento dei corsi stessi. Sono ammessi solamente i candidati che compiono la maggiore età entro il primo giorno della prova attitudinale.
(2) La prova attitudinale pratica persegue lo scopo di verificare le capacità pratiche del candidato necessarie per la partecipazione al ciclo dei corsi. In particolare, ogni candidato deve dimostrare, attraverso la presentazione di una relazione sull'attività alpinistica svolta negli ultimi tre anni, di essere in grado di affrontare il VI grado di difficoltà secondo la scala dell'Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche (U.I.A.A.) in roccia e percorsi di particolare difficoltà su ghiaccio, rispettivamente misti, nonché di avere la capacità e preparazione adeguata nelle diverse tecniche sciistiche e scialpinistiche su tracciati vari.
(3) La commissione d'esame esprime un giudizio complessivo sull'idoneità di ogni candidato che si fonda sulle valutazioni parziali degli esami di alpinismo su roccia, di alpinismo su ghiaccio e scialpinismo, inclusa anche la relazione del candidato sull'attività alpinistica svolta. Il giudizio complessivo è positivo solamente se le valutazioni parziali sono tutte positive. Il candidato dichiarato idoneo è ammesso ai corsi di prima formazione. In caso di valutazione negativa la commissione esprime il giudizio "non ammesso".
(4) La validità della prova attitudinale pratica è limitata al ciclo di corsi immediatamente successivo.