Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1) Se è previsto che le camere o le sale di ricreazione abbiano dei balconi, questi devono avere una profondità e una larghezza nette di almeno 1,50 m; la soglia interposta tra balcone e la camera non può essere più alta di 2,5 cm.
(2) L'altezza della parte non trasparente del parapetto non deve superare i 65 cm. L'altezza totale del parapetto è di almeno 95 cm per i primi due piani e di almeno 105 cm per i piani superiori.