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In vigore al: 21/11/2014

o) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 191)
Regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33 "centri di degenza per malati cronici"

1)

Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.

CAPO I
Amministrazione e organizzazione

Art. 1 (Finalità)

(1) Il presente regolamento contiene i criteri e le modalità di gestione, nonché le caratteristiche tecnicoedificali, le dimensioni minime e massime, nonché gli standards di personale per i centri di degenza, di cui all'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33. Esso vale, in quanto applicabile, anche per i centri di degenza non convenzionati.

Art. 2 (Definizione)

(1) Il centro di degenza (autonomo o annesso a struttura assistenziale o sanitaria) è quel servizio sociosanitario a carattere residenziale per l'accoglienza di malati cronici bisognosi di interventi di protezione assistenziale e abitativa, nonché di prestazioni sanitarie e riabilitative.

(2) Il centro di degenza deve essere gestito secondo i principi dell'attivazione e della riabilitazione e garantire un alto livello di protezione e di assistenza, nonché idonei interventi per il mantenimento delle funzioni e capacità residue.

Art. 3 (Destinatari del servizio)

(1) Nei centri di degenza sono ammessi malati cronici adulti che siano contemporaneamente:

  1. abitualmente bisognosi di aiuto continuo per la soddisfazione dei bisogni fondamentali di vita. Sono bisogni fondamentali di vita quelli inerenti l'assunzione dei pasti, l'igiene personale, l'uso dei servizi igienici, l'alzarsi dal letto ed il vestirsi;
  2. non bisognosi di assistenza medica specialistica continua e non in fase acuta di malattia;
  3. bisognosi di assistenza infermieristica;
  4. bisognosi di terapie riabilitative o quanto meno di attività rivolte alla massima conservazione delle capacità residue.

(2) Il servizio è destinato ai malati cronici che diventino tali al proprio domicilio o in ospedale.

Art. 4 (Gestione)

(1) Il centro di degenza è una struttura autonoma o aggregata a struttura sanitaria o sociale e viene gestita dalle unità sanitarie locali o, previo convenzionamento con l'unità sanitaria locale territorialmente competente, da altre istituzioni pubbliche o private.

Art. 5 (Servizi)

(1) Il centro di degenza garantisce ai propri ospiti:

  1. l'assistenza alberghiera
  2. l'assistenza sociale
  3. l'assistenza e cura della persona
  4. l'assistenza medica
  5. l'assistenza infermieristica
  6. l'assistenza riabilitativa
  7. l'animazione.

(2) L'assistenza sociale, la cura della persona, l'assistenza alberghiera e l'animazione sono garantite da personale dipendente dal centro di degenza.

(3) L'assisstenza medica è garantita da medici propri del centro di degenza o da uno o più medici di base del distretto sede del centro di degenza o da medici ospedalieri. Uno dei medici operanti si assume la responsabilità sanitaria del centro di degenza.

(4) L'assistenza infermieristica e riabilitativa è garantita da personale del centro di degenza o messo a disposizione dall'unità sanitaria locale.

(5) L'unità sanitaria locale garantisce un'adeguata assistenza dietologica e mette a disposizione del centro di degenza tutto il materiale sanitario ed i medicinali necessari.

(6) AI centro di degenza può essere annesso anche un centro di assistenza diurna.

Art. 6 (Organizzazione dell'assistenza infermieristica)

(1) Per garantire un'assistenza adeguata al fabbisogno degli ospiti, la responsabilità tecnico-assistenziale nel centro di degenza è assegnata ad un responsabile tecnico di cura, il quale deve essere in possesso del diploma per il profilo professionale per l'infermiere/a professionale.

(2) Il centro di degenza dispone di un proprio regolamento tecnico-assistenziale.2)

2)

L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 1 del D.P.P. 5 dicembre 2001, n. 81.

Art. 7 (Capacità ricettiva)

(1) I centri di degenza autonomi hanno una capacità ricettiva minima di 30 e massima di 60 posti-letto per persone in condizione di non autosufficienza media o grave. In zone ad alta densità abitativa ed urbana la capacità ricettiva può aumentare fino a 120 posti-letto.

(2) Nei centri di degenza aggregati a strutture assistenziali, la capacità minima ricettiva è di 15 posti-letto per persone in condizione di non autosufficienza media o grave.3)

3)

L'art. 7 stato sostituito dall'art. 2 del D.P.P. 5 dicembre 2001, n. 81.

Art. 8 (Personale)

(1) Il personale dei centri di degenza è composto da:

  1. addetti all'amministrazione, alla direzione e ai servizi alberghieri;
  2. operatori/trici per l'assistenza diretta e l'organizzazione del tempo libero;
  3. personale per l'assistenza infermieristica;
  4. personale riabilitativo.

(2) La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera b) avviene secondo i seguenti standard di personale:

  1. un/a operatore/trice ogni tre posti letto per persone in condizione di non autosufficienza media,
  2. un/a operatore/trice ogni due posti letto per persone gravemente non autosufficienti.

(3) Il personale di cui al comma 1, lettera b), deve essere in possesso del diploma per uno dei seguenti profili professionali:

  1. assistente geriatrico e familiare;
  2. assistente per soggetti portatori di handicap;
  3. educatore/trice per soggetti portatori di handicap;
  4. educatore/trice;
  5. tecnico di servizi sociali;
  6. operatore/trice del tempo libero;
  7. ausiliario socio assistenziale/operatore/trice ausiliario socio sanitario;
  8. operatore/trice socio-assistenziale.

(4) Le unità di personale necessarie di cui al comma 2 sono calcolate come equivalenti a tempo pieno.

(5) In caso di comprovato, grave fabbisogno di assistenza, il rapporto assistente-assistito di cui al comma 2, lettera b), può essere portato fino a un massimo di uno a uno. La relativa autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta provinciale previa richiesta motivata. Nel caso di persistenza del fabbisogno specifico, la domanda è da rinnovarsi ogni due anni.

(6) Almeno un terzo delle necessarie unità di personale di cui al comma 2 deve essere in possesso del diploma per uno dei seguenti profili professionali:

  1. assistente geriatrico e familiare;
  2. assistente per soggetti portatori di handicap;
  3. educatore/trice per soggetti portatori di handicap;
  4. educatore/trice;
  5. tecnico di servizi sociali;
  6. operatore/trice socio-assistenziale.

(7) La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera c), segue i seguenti standard di personale: un/a operatore/trice ogni dieci posti letto per persone in condizione di non autosufficienza media e grave.

(8) In caso di comprovato, grave fabbisogno di assistenza infermieristica, il rapporto assistente - assistito di cui al comma 7 può essere portato fino ad un massimo di uno a cinque, senza necessità di ridurre il personale dell'assistenza diretta. La relativa autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta provinciale previa richiesta motivata. Nel caso di persistenza del fabbisogno specifico, la domanda è da rinnovarsi ogni due anni. Fino ad un terzo del personale infermieristico di cui al comma 7 può essere sostituito da personale assistenziale qualificato in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 72, qualora sia dimostrato con documentazione idonea che l'occupazione dei posti con personale infermieristico non è possibile. I costi per tale personale sono a carico dell'Azienda Speciale Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.

(9) La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera d) segue i seguenti standard di personale:

  1. un operatore/trice addetto alla riabilitazione quale fisioterapista o massaggiatore ogni 25 posti letto per persone in condizione di non autosufficienza media o grave;
  2. un ergoterapista o logopedista, ovvero entrambi, tenuto conto delle esigenze degli ospiti, con possibilità di utilizzo dell'operatore/trice presso più di una struttura.

(10) Gli standard di personale di cui al comma 2 e comma 7 sono indicatori di massima; è ammessa una tolleranza nella misura del 15 per cento in eccesso o in difetto.4)

4)

L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 5 dicembre 2001, n. 81.

Art. 9 (Ammissione)

(1) Sono ammesse al centro di degenza le persone in condizione di non autosufficienza media o grave. La non autosufficienza è valutata in base ai criteri fissati con decreto del Presidente della Provincia 5 ottobre 2001, n. 55.

(2) La domanda di ammissione va presentata al centro di degenza, dove, sentito il medico responsabile del centro, si deciderà in merito all'ammissione. Nei centri di degenza convenzionati l'ammissione è disposta previo parere positivo del medico responsabile del centro.

(3) L'avvenuta ammissione, l'uscita o il decesso nonché ogni altra notizia utile ai fini statistici, di rendicontazione o di controllo va notificata all'azienda sanitaria entro tre giorni.5)

5)

L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.P. 5 dicembre 2001, n. 81.

Art. 9/bis (Norme transitorie)

(1) Per i centri di degenza il presente decreto ha efficacia a partire dal 1 gennaio 2002.

(2) Gli enti gestori dei centri di degenza adeguano la pianta organica alle presenti disposizioni entro il 31 dicembre 2002.

(3) Qualora in un centro di degenza, in base alla nuova classificazione degli ospiti prevista per l'anno 2002 e alla conseguente ridistribuzione degli stessi tra le singole categorie assistenziali, si riscontri un esubero di personale, non è necessario provvedere all'immediato ridimensionamento alla data del 1 gennaio 2002. Tuttavia, entro la data del 31 dicembre 2002, l'amministrazione del personale deve garantire, con adeguati provvedimenti, il rispetto dei nuovi standard di personale.6)

6)

L'art. 9/bis è stato inserito dall'art. 5 del D.P.P. 5 dicembre 2001, n. 81.

Art. 10 (Costi, rette)

(1) La retta dei centri di degenza gestiti da enti pubblici è determinata a sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, modificato dall'articolo 32, comma 11, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. La retta dei centri di degenza gestita da enti privati è concordata annualmente tra il centro e la Provincia in base ai criteri di cui sopra.

Art. 11 (Finanziamenti)

(1) I centri di degenza autonomi ed aggregati alle case di riposo accedono ai finanziamenti per lavori ed acquisti di cui alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17.

(2) L'acquisto delle apparecchiature tecnico-sanitarie, dei dispositivi medici, nonché dei letti per malati cronici è finanziato attraverso il fondo sanitario provinciale.

Art. 12 (Autorizzazioni)

(1)La Giunta Provinciale autorizza:

  1. la realizzazione dei centri e reparti di degenza per malati cronici, nonché l’ampliamento e la ristrutturazione di quelli già esistenti;
  2. l’esercizio dell’attivitá dei centri e reparti di degenza per malati cronici.

(2) Le domande per le autorizzazioni di cui al comma 1 sono presentate all’Ufficio provinciale Anziani e Distretti Sociali.

(3) Il procedimento di autorizzazione di cui al comma 1 lettera a) è istruito dall’Ufficio provinciale Anziani e Distretti Sociali che si avvale per i pareri di competenza della “Sottocommissione per l’esame dei progetti di strutture per l’assistenza agli anziani”.

(4) Qualsiasi modifica o variazione in corso d’opera apportata al progetto approvato è autorizzata con il procedimento di cui al comma 3.

(5) Il procedimento di autorizzazione di cui al comma 1 lettera b) è istruito dall’Ufficio provinciale Anziani e Distretti Sociali, dopo aver accertato la conformitá della struttura al progetto approvato.

(6) Non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al presente articolo, le strutture di degenza gestite direttamente dall’Azienda Sanitaria. Tali strutture sono assimilabili a reparti ospedalieri per lungodegenti e di conseguenza assoggettate alla normativa prevista per l’autorizzazione delle strutture sanitarie.7)

7)

L'art. 12 è stato così sostituito dall'art. 2 del D.P.G.P. 20 febbraio 1995, n. 9, e dall'art. 1 del D.P.P. 21 luglio 2009, n. 34.

CAPO II
Caratteristiche strutturali

Sezione I
Criteri generali di progettazione

Art. 13 (Disposizioni generali)

(1) Il centro di degenza per malati cronici si distingue sia nella struttura che nelle attrezzature dall'ospedale per malattie acute, in quanto deve rispondere in particolar modo all'esigenza di offrire ambienti accoglienti ed idonei spazi privati ai singoli ospiti del centro. Particolare significato assume lo sforzo volto a ridurre lo stato di isolamento degli ospiti grazie alla creazione di idonei spazi di socializzazione, che offrano svariate opportunità ricreative e favoriscano la comunicazione ed i contatti interpersonali.

(2) La struttura dovrebbe caratterizzare tre diversi ambiti:

  1. l'ambito privato (l'unità abitativa);
  2. l'ambito semipubblico (la zona soggiorno del piano);
  3. l'ambito pubblico (l'atrio di ingresso).

(3) AI fine di garantire la massima libertà di movimento ad ospiti e personale del centro, nonché allo scopo di prevenire infortuni all'interno del complesso, vengono applicate, ed all'occorrenza, integrate le norme del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 14 (Ubicazione, posizione e superficie)

(1) I centri di degenza devono essere ubicati possibilmente in zone centrali degli abitati affinché:

  1. gli ospiti possano partecipare alla vita sociale;
  2. possano essere mantenuti i rapporti con la famiglia ed i conoscenti;
  3. si possano soddisfare le particolari esigenze sociali e culturali delle persone anziane.

(2) Il centro di degenza dev'essere costruito in un luogo dal clima gradevole, lontano da immondezzai e canali di scarico, da acque stagnanti nonché da industrie che siano rumorose oppure emettano gas fastidiosi o nocivi.

(3) La superficie totale dell'area è di almeno 70 m² per ogni posto-letto. Almeno 15 m² per ogni postoletto sono da mettere a disposizione per parchi e giardini, ovvero 1 m² per ogni 10 m³, come disposto dalle norme urbanistiche.

(4) La superficie utile netta totale dell'edificio ammonta ad almeno 45 m² per ogni posto letto previsto. Lo standard indicativo per il volume lordo totale è di 160-220 m³ per ogni letto previsto. Deve essere rispettato in ogni caso il valore minimo.

Sezione II
Struttura dei centri di degenza

Art. 15 (Disposizioni generali)

(1) In base alla normativa vigente ed alle direttive del piano sanitario provinciale i centri di degenza dispongono di servizi atti a garantire un'assistenza e cure adeguate degli ospiti nonché una gestione razionale ed efficiente della struttura.

(2) Le strutture del centro si articolano in:

  1. unità di cura;
  2. servizi di terapia e riabilitazione;
  3. servizi generali ed amministrativi.

(3) L'unità di cura si compone di diverse unità abitative, in cui è alloggiato un minimo di 20 fino ad un massimo di 25 ospiti. In casi eccezionali, debitamente motivati, il numero degli ospiti può essere ridotto fino a 15.

(4) I locali per la terapia e la riabilitazione sono a disposizione di più unità di cura.

Sezione III
Unità di cura

Art. 16 (Disposizioni generali)

(1) L'unità di cura è un'unità funzionale autonoma del centro di degenza. Ai sensi dell'articolo 15 l'unità di cura è articolata in unità abitative e in diversi servizi, che si trovano possibilmente allo stesso piano dell'edificio.

Art. 17 (L'unità abitativa)

(1) L'unità abitativa è costituita da una stanza da letto/soggiorno, un bagno ed eventualmente un balcone/loggia.

(2) Tutte le unità abitative devono essere realizzate in modo atto a consentire le diverse forme di cura ed il transito con sedie a rotelle.

(3) Due unità abitative adiacenti possono disporre di un bagno in comune e dovrebbero essere rese comunicanti per mezzo di una porta smontabile.

(4) La luce minima della porta d'ingresso dell'unità abitativa e del vano tra l'anticamera e la stanza/soggiorno è almeno di 90 cm.

(5) La camera/soggiorno è a uno o due letti e dispone delle seguenti superfici utili minime:

  1. camera singola: 14 m² per una larghezza minima di 340 cm;
  2. camera doppia: 20 m² per una larghezza minima di 340 cm.

(6) Per superficie utile si intende la superficie effettivamente calpestabile, detratte tutte le nicchie per gli armadi a muro, le superfici del bagno e dell'anticamera il cui uso non è riservato esclusivamente agli ospiti della camera. La stanza non deve essere utilizzata per accedere ad altri locali.

(7) Almeno il 30 per cento dei letti dei centri di degenza deve essere disposto in camere singole.8)

8)

Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.G.P. 20 febbraio 1995, n. 9.

Art. 18 (La stanza da bagno dell'unità abitativa)

(1) La stanza da bagno dell'unità abitativa deve contenere un lavandino, un WC ed una doccia con il piano a livello del pavimento. Il bagno deve avere le dimensioni minime di 160 x 250 cm (preferibilmente 170 x 260 cm).

(2) In assenza di aerazione naturale il bagno deve disporre di un dispositivo di aerazione automatico.

(3) La porta del bagno apre verso l'esterno oppure, in casi eccezionali può essere scorrevole. In tal caso è necessario che al telaio della porta venga montata anche una maniglia.

(4) La luce minima di passaggio è almeno di 85 cm (preferibilmente 90 cm).

(5) Accanto al WC vanno applicate una maniglia rettangolare (30 x 30 cm) nonché morse per stampelle.

(6) La doccia ha le misure minime di 95/160 cm ed è dotata di opportune maniglie.

Art. 19 (Il centro servizi)

(1) Ogni unità di cura dispone di un centro servizi.

(2) Il centro servizi comprende un locale di servizio, una cucina prima colazione, un ripostiglio per i materiali di pulizia e ambienti, sia pure piccoli per lavare le stoviglie, per la biancheria pulita, per la biancheria sporca, nonché un deposito per gli attrezzi ausiliari (stampelle, sedie a rotelle, materassi da decubito, barelle ecc.).

Art. 20 (La sala di ricreazione)

(1) L'unità di cura dispone di una sala di ricreazione ampia e luminosa, della superficie minima di 2 m² per posto letto, che può essere utilizzata anche come sala da pranzo e deve trovarsi possibilmente al centro dell'unità di cura.

Art. 21 (Il bagno)

(1) Il centro servizi dispone di una stanza da bagno delle dimensioni minime di 330-450 cm. Il bagno va dotato di una vasca sollevabile, accessibile da ogni lato, senza ingombri a terra, un piano doccia liberamente accessibile anche in carrozzella (110 x 150cm), un WC del tipo sospeso, un lavabo accessoriato con una doccia a telefono e un dispositivo di allarme.

Sezione IV
Riabilitazione, terapia e tempo libero

Art. 22 (Riabilitazione)  delibera sentenza

(1) Ogni centro di degenza dispone di un servizio di riabilitazione di dimensioni adeguate al numero degli assistiti interni ed eventualmente esterni. Il centro è strutturato in modo tale da permettere un'adeguata dislocazione, anche tramite separazione spaziale, dei vari settori di terapia.

(2) Devono essere previsti un ingresso comune oppure ingressi separati per i pazienti interni e eventuali pazienti esterni.

massimeDelibera N. 247 del 28.01.2008 - Approvazione del piano provinciale dei posti letto in ambito riabilitativo

Art. 23 (Ambulatorio)

(1) Per l'assistenza medica (comprese le visite specialistche) dev'essere previsto un ambulatorio adeguatamente attrezzato.

Art. 24 (Strutture per il tempo libero)

(1) Nel centro di degenza è prevista la creazione di adeguate strutture per il tempo libero, come palestre e locali per svolgere attività integrative, secondo criteri che verranno fissati con deliberazione della Giunta provinciale.

Sezione V
Centro di assistenza diurna

Art. 25 (Il centro di assitenza diurna)

(1) Un centro di assistenza diurna comprende almeno le seguenti strutture:

  1. locali da destinare alla segreteria ed alla direzione;
  2. locali di servizio, quali il bagno, la cucina per la prima colazione, la sala da pranzo, la lavanderia;
  3. locali per le attività terapeutiche, la fisioterapia, i lavori manuali, i colloqui, la musica, la cucina per gli ospiti ed i locali per altre attività di gruppo;
  4. camere per quattro o cinque persone ciascuna con funzione di locali da riposo per il cinquanta per cento degli assistiti in forma ambulatoriale;
  5. impianti sanitari;
  6. strutture comuni quali l'atrio, il bar, il giardino;
  7. altri locali quali il guardaroba, il deposito merci, il magazzino materiali.

(2) I locali da destinare alla segreteria ed alla direzione, i locali per fisioterapia e la ginnastica, l'atrio, il bar, il refettorio o ristorante sono utilizzati sia dal centro di degenza che dal centro di assistenza diurna.

Sezione VI
Spazi di uso comune, amministrazione e gestione del centro

Art. 26 (L'atrio di ingresso)

(1) L'atrio di ingresso va progettato in modo da fungere da principale punto di ritrovo, da sala riunioni con bar annesso ed eventualmente anche da sala per manifestazioni.

Art. 27 (Sala da pranzo per manifestazioni)

(1) Nella sala da pranzo trovano posto per almeno 3/4 degli ospiti. Se i pasti principali vengono consumati nelle zone soggiorno delle unità di cura, la capacità ricettiva della sala può essere ridotta alla metà degli ospiti.

(2) Mediante pareti divisorie scorrevoli la sala da pranzo deve poter essere utilizzata insieme all'atrio di ingresso anche per grandi manifestazioni.

Art. 28 (Locali dell'amministrazione)

(1) L'amministrazione, come punto di riferimento per gli ospiti ed i loro familiari, deve essere ubicata vicino all'ingresso.

(2) L'amministrazione comprende l'ufficio del direttore (da impiegare anche come sala riunioni), l'ufficio dell'amministratore (contabilità), la segreteria e altri locali accessori, come per esempio l'archivio.

Art. 29 (Lavanderia)

(1) La lavanderia comprende - a seconda dell'organizzazione del lavoro -almeno i seguenti locali: locale per la biancheria sporca, lavanderia, un locale per stendere rispettivamente stirare la biancheria, un deposito centrale ed uno decentralizzato per la biancheria.

(2) Per motivi igienici la lavanderia vera e propria va suddivisa in una per la biancheria da lavare.

Art. 30 (Impianto elettrico di emergenza)

(1) Nei centri di degenza è previsto un impianto autogeno di energia elettrica per l'illuminazione dei corridoi e delle scale nonché per il funzionamento degli ascensori, che sia indipendente dalla rete pubblica di approvvigionamento e che si attivi automaticamente in casi di emergenza. Nel sistema va incluso inoltre, qualora non sia previsto in altra forma, il riscaldamento di una sala di uso comune.

Sezione VII
Caratteristiche costruttive generali

Art. 31 (Ingressi principali)

(1) Gli ingressi principali presentano una luce netta minima di 1,50 m.

(2) Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm.

(3) La zona antistante gli ingressi è protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di 2 m.

Art. 32 (Altezza dei locali)

(1) L'altezza libera dei piani non interrati viene fissata in base alle caratteristiche costruttive, alla posizione geografica del centro di degenza e dei suoi dintorni, in conformità alle direttive previste dalle disposizioni del comune; essa non deve essere comunque inferiore a 2,70 m.

Art. 33 (Corridoi e rampe)

(1) I corridoi principali devono avere una larghezza minima di 200 cm (preferibilmente 220 cm), per garantire lo spazio di manovra dei letti per degenti. Se le porte degli alloggi sono rientranti in una nicchia, la larghezza minima dev'essere di 185 cm (preferibilmente 200 cm).

(2) La pendenza longitudinale delle rampe presenti nel centro di degenza non deve superare il 6%.

Art. 34 (Scale/Gradini)

(1) l gradini devono essere chiusi e presentare una superficie antisdrucciolevole.

(2) Il rapporto tra alzata e pedata dei gradini all'interno dell'edificio deve essere di 16/30 cm.

(3) Le scale non devono essere a chiocciola.

(4) La rampa delle scale ha un minimo di tre ed un massimo di dodici gradini.

Art. 35 (Corrimano)

(1) I corridoi e i giroscale vanno dotati su entrambi i lati di corrimano impugnabili.

(2) I corrimano delle scale iniziano almeno 40 cm prima del primo gradino e continuano per almeno 40 cm dopo l'ultimo gradino.

(3) In tutti i locali e le vie accessibili agli ospiti del centro di degenza vanno applicati sostegni e corrimano adatti.

Art. 36 (Ascensori)

(1) I centri di degenza a più piani dispongono di almeno un ascensore, la cui cabina presenta le dimensioni minime di 200 x 133 cm. La porta ha una luce netta minima di 90 cm e va disposta sul lato stretto della cabina.

(2) I pulsanti di comando all'interno della cabina devono essere a 40 cm di distanza dalla porta.

Art. 37 (Balconi)

(1) Se è previsto che le camere o le sale di ricreazione abbiano dei balconi, questi devono avere una profondità e una larghezza nette di almeno 1,50 m; la soglia interposta tra balcone e la camera non può essere più alta di 2,5 cm.

(2) L'altezza della parte non trasparente del parapetto non deve superare i 65 cm. L'altezza totale del parapetto è di almeno 95 cm per i primi due piani e di almeno 105 cm per i piani superiori.

Art. 38 (Posti macchina)

(1) Il numero dei posti macchina dipende dall'entità del centro di degenza. Come valore indicativo si assume:

  1. un posto macchina per visitatori per ogni cinque ospiti;
  2. un posto macchina per il personale per ogni quattro dipendenti.

(2) Il 10% dei posti macchina per visitatori e comunque almeno uno vanno adibiti a parcheggi per portatori di handicap fisici e devono essere ubicati il più vicino possibile all'ingresso principale.

(3) Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Sezione VIII
Utilizzazione di edifici preesistenti

Art. 39 (Centri di degenza esistenti)

(1) La Giunta provinciale può, in via eccezionale e sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria e la consulta provinciale dell'assistenza sociale, autorizzare l'uso quali centri di degenza di edifici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento erano già stati ultimati o erano in fase di costruzione ed utilizzati in difformità alle caratteristiche strutturali prescritte dagli articoli da 13 a 38.

(2) La Giunta provinciale può altresì autorizzare che edifici realizzati in difformità alle caratteristiche strutturali prescritti dagli articoli da 13 a 38 vengano adibiti in via transitoria a centri di degenza, per un periodo non superiore a cinque anni. Tale autorizzazione è rinnovabile una sola volta.

(3) La struttura del centro di degenza e le relative attrezzature devono in ogni caso garantire la funzionalità del centro e la sua adeguatezza alle esigenze delle persone assistite.

(4) In caso di trasformazione di case di riposo esistenti in centri di degenza si prescinde dalla larghezza minima delle stanze prevista dall'articolo 17, comma 5, qualora la casa sia stata riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 15 della L.P. n. 77/1973, sostituito dall'articolo 3 della legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17.9)

9)

L'art. 39 è stato sostituito dall'art. 4 del D.P.G.P. 20 febbraio 1995, n. 9.

Art. 40 (Ampliamenti)

(1) Qualora i centri di degenza dovessero venire ampliati devono essere osservate in ogni caso tutte le norme, i requisiti per la dotazione e i presupposti minimi di cui nel presente regolamento.

(2) Se la ristrutturazione interessa un edificio preesistente, per il quale, per determinate caratteristiche costruttive, sono state autorizzate delle eccezioni in base all'articolo 39, eventuali carenze vanno eliminate nel corso dei lavori di ampliamento; in caso di edifici nuovi vanno osservate le norme di cui agli articoli precedenti.

(3) In caso di ristrutturazione totale o parziale vanno osservati comunque i requisiti minimi.

Sezione IX
Progetti

Art. 41 (Progetti e documentazione)

(1) Per l'esame del progetto di massima va presentata la seguente documentazione:

  1. relazione tecnica:
    1. indagine sul sito;
    2. considerazioni di ordine economico, volume vuoto per pieno, e simili;
    3. piano di finanziamento;
  2. referto in materia di igiene;
  3. disegni su scala 1:200 del progetto di massima della struttura con sistemazione degli esterni.

(2) Per l'esame del progetto esecutivo va presentata la seguente documentazione:

  1. relazione tecnica:
    1. indicazione dei materiali che si intendono utilizzare;
    2. dotazione impiantistica;
    3. preventivo di massima relativo al volume vuoto per pieno;
  2. referto in materia di igiene;
  3. disegni esecutivi almeno su scala 1:100, preferibilmente su scala di 1:50 e quotati, nonché dotati di misure di superficie con sistemazione degli esterni su scala di almeno 1:200. 10)
10)

L'art. 41 è stato sostituito dall'art. 5 del D.P.G.P. 20 febbraio 1995, n. 9.

Art. 42 (Raccomandazioni)

(1) Ulteriori indicazioni e raccomandazioni nonché figure esplicative sono compresi in un atto di indirizzo che viene pubblicato dalla Giunta provinciale.

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