Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1) Gli ingressi principali presentano una luce netta minima di 1,50 m.
(2) Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm.
(3) La zona antistante gli ingressi è protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di 2 m.