Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1) L'altezza libera dei piani non interrati viene fissata in base alle caratteristiche costruttive, alla posizione geografica del centro di degenza e dei suoi dintorni, in conformità alle direttive previste dalle disposizioni del comune; essa non deve essere comunque inferiore a 2,70 m.