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In vigore al: 21/11/2014

o) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 5 maggio 1992, n. 191)
Regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33 "centri di degenza per malati cronici"

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1)

Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.

Art. 8 (Personale)

(1) Il personale dei centri di degenza è composto da:

  1. addetti all'amministrazione, alla direzione e ai servizi alberghieri;
  2. operatori/trici per l'assistenza diretta e l'organizzazione del tempo libero;
  3. personale per l'assistenza infermieristica;
  4. personale riabilitativo.

(2) La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera b) avviene secondo i seguenti standard di personale:

  1. un/a operatore/trice ogni tre posti letto per persone in condizione di non autosufficienza media,
  2. un/a operatore/trice ogni due posti letto per persone gravemente non autosufficienti.

(3) Il personale di cui al comma 1, lettera b), deve essere in possesso del diploma per uno dei seguenti profili professionali:

  1. assistente geriatrico e familiare;
  2. assistente per soggetti portatori di handicap;
  3. educatore/trice per soggetti portatori di handicap;
  4. educatore/trice;
  5. tecnico di servizi sociali;
  6. operatore/trice del tempo libero;
  7. ausiliario socio assistenziale/operatore/trice ausiliario socio sanitario;
  8. operatore/trice socio-assistenziale.

(4) Le unità di personale necessarie di cui al comma 2 sono calcolate come equivalenti a tempo pieno.

(5) In caso di comprovato, grave fabbisogno di assistenza, il rapporto assistente-assistito di cui al comma 2, lettera b), può essere portato fino a un massimo di uno a uno. La relativa autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta provinciale previa richiesta motivata. Nel caso di persistenza del fabbisogno specifico, la domanda è da rinnovarsi ogni due anni.

(6) Almeno un terzo delle necessarie unità di personale di cui al comma 2 deve essere in possesso del diploma per uno dei seguenti profili professionali:

  1. assistente geriatrico e familiare;
  2. assistente per soggetti portatori di handicap;
  3. educatore/trice per soggetti portatori di handicap;
  4. educatore/trice;
  5. tecnico di servizi sociali;
  6. operatore/trice socio-assistenziale.

(7) La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera c), segue i seguenti standard di personale: un/a operatore/trice ogni dieci posti letto per persone in condizione di non autosufficienza media e grave.

(8) In caso di comprovato, grave fabbisogno di assistenza infermieristica, il rapporto assistente - assistito di cui al comma 7 può essere portato fino ad un massimo di uno a cinque, senza necessità di ridurre il personale dell'assistenza diretta. La relativa autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta provinciale previa richiesta motivata. Nel caso di persistenza del fabbisogno specifico, la domanda è da rinnovarsi ogni due anni. Fino ad un terzo del personale infermieristico di cui al comma 7 può essere sostituito da personale assistenziale qualificato in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1999, n. 72, qualora sia dimostrato con documentazione idonea che l'occupazione dei posti con personale infermieristico non è possibile. I costi per tale personale sono a carico dell'Azienda Speciale Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.

(9) La copertura dei posti di cui al comma 1, lettera d) segue i seguenti standard di personale:

  1. un operatore/trice addetto alla riabilitazione quale fisioterapista o massaggiatore ogni 25 posti letto per persone in condizione di non autosufficienza media o grave;
  2. un ergoterapista o logopedista, ovvero entrambi, tenuto conto delle esigenze degli ospiti, con possibilità di utilizzo dell'operatore/trice presso più di una struttura.

(10) Gli standard di personale di cui al comma 2 e comma 7 sono indicatori di massima; è ammessa una tolleranza nella misura del 15 per cento in eccesso o in difetto.4)

4)

L'art. 8 è stato sostituito dall'art. 3 del D.P.P. 5 dicembre 2001, n. 81.

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