Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1) I centri di degenza autonomi ed aggregati alle case di riposo accedono ai finanziamenti per lavori ed acquisti di cui alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17.
(2) L'acquisto delle apparecchiature tecnico-sanitarie, dei dispositivi medici, nonché dei letti per malati cronici è finanziato attraverso il fondo sanitario provinciale.