Pubblicato nel B. U. 9 giugno 1992, n. 24.
(1) Il centro di degenza garantisce ai propri ospiti:
(2) L'assistenza sociale, la cura della persona, l'assistenza alberghiera e l'animazione sono garantite da personale dipendente dal centro di degenza.
(3) L'assisstenza medica è garantita da medici propri del centro di degenza o da uno o più medici di base del distretto sede del centro di degenza o da medici ospedalieri. Uno dei medici operanti si assume la responsabilità sanitaria del centro di degenza.
(4) L'assistenza infermieristica e riabilitativa è garantita da personale del centro di degenza o messo a disposizione dall'unità sanitaria locale.
(5) L'unità sanitaria locale garantisce un'adeguata assistenza dietologica e mette a disposizione del centro di degenza tutto il materiale sanitario ed i medicinali necessari.
(6) AI centro di degenza può essere annesso anche un centro di assistenza diurna.