(1) Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni tre mesi. Su richiesta scritta del Presidente o di almeno tre membri, il Consiglio di amministrazione può essere convocato in seduta straordinaria. Le sedute non sono pubbliche.
(2) La convocazione scritta, che deve indicare l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della seduta, deve essere recapitata almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso di urgenza, deve essere recapitata almeno 24 ore prima.
(3) Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide, qualora sia presente almeno la metà più uno dei suoi membri. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.
(4) Il coordinatore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto e redige i rispettivi verbali oppure designa fra i dipendenti un segretario verbalizzante.
(5) Se indicato nella comunicazione d'invito, il Presidente può invitare alle sedute, per eventuali chiarimenti o specificazioni di natura tecnica o giuridica, esperti o dipendenti.