Pubblicata nel B.U. 21 ottobre 2003, n. 42.
(1) Per ogni museo, ai sensi dell'articolo 2, il Consiglio di amministrazione può istituire un Comitato scientifico, il quale è composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque esperti.. Il direttore del museo vi fa parte di diritto. La durata dell'incarico del Comitato scientifico coincide con quella del Consiglio di amministrazione. Durante la sua seduta costitutiva ogni Comitato elegge il suo presidente ed il vicepresidente. Entrambi non possono appartenere allo stesso gruppo linguistico. I direttori dei rispettivi musei redigono i verbali delle sedute oppure designano fra i dipendenti un segretario verbalizzante.
(2) Inoltre può essere istituito dal Consiglio di amministrazione un ulteriore Comitato scientifico per le problematiche riguardante l'uomo venuto dal ghiaccio
(3) La validità delle deliberazioni dei Comitati scientifici è subordinata alla presenza della metà più uno dei loro membri. Essi deliberano a maggioranza semplice dei membri presenti. Alle sedute dei Comitati scientifici può partecipare, senza diritto di voto, il coordinatore.