(1) Il Consiglio di amministrazione è il principale organo direttivo dell'Ente. È responsabile dell'amministrazione ordinaria e straordinaria nonché della gestione dell'Ente, eccetto quanto espressamente attribuito ad altri organi.
(2) Al Consiglio di amministrazione sono attribuite in particolare le seguenti competenze:
- a) approvare l' indirizzo e l'impostazione scientifica dell'Ente nell'ambito dei compiti e delle finalità dello Statuto;
- b) approvare gli obiettivi programmatici e la pianificazione gestionale e finanziaria;
- c) approvare il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, il rendiconto generale e la gestione patrimoniale;
- d) approvare il piano di attività e la relazione finale dell' Ente;
- e) determinare la pianta organica del personale dell' Ente suddiviso per i singoli musei, compreso il personale stagionale di cui alla lettera f)
- f) assumere il personale stagionale, ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38;
- g) approvare il regolamento interno;
- h) elaborare proposte per la modifica dello statuto;
- i) nominare fino a due vicepresidenti. Questi ultimi devono far parte del Consiglio di amministrazione e non possono appartenere allo stesso gruppo linguistico del Presidente;
- j) nominare i Comitati scientifici dei singoli musei, di cui all' articolo 10;
- k) nominare commissioni di esperti per particolari esigenze;
- l) autorizzare la stipulazione di contratti, salvo quanto predisposto dal comma 4 dell' articolo 13;
- m) approvare i tariffari per tutte le prestazioni erogate dall' Ente e dai singoli musei;
- n) accettare donazioni ed eredità;
- o) approvare la cessione di beni artistici e di beni immobili;
- p) procedere alla costituzione attiva o passiva in giudizio dinanzi ad autorità giudiziarie o extragiudiziarie.
(3) Le deliberazioni di cui alle lettere c), d), e), h) e o) del comma 2 sono da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale.
(4) Il Consiglio di amministrazione può, qualora lo ritenga opportuno, delegare compiti amministrativi al Presidente o al coordinatore. Sono escluse dalla possibilità di delega le competenze di cui alle lettere a), c) d), e), g), h), i), j) e o) del comma 2.
(5) Le nomine previste nel presente articolo 6 non possono superare la data di scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione che le ha deliberate.