Pubblicata nel B.U. 21 ottobre 2003, n. 42.
(1) Il Presidente è nominato dalla Giunta provinciale, presiede il Consiglio di amministrazione e rimane in carica per la sua durata. Egli è il legale rappresentante dell'Ente.
(2) Compiti sono:
(3) In caso d'assenza o d'impedimento è sostituito dal vicepresidente più anziano oppure, se non sono stati nominati vicepresidenti, dal membro del Consiglio di amministrazione più anziano.
(4) Al Presidente competono anche le competenze del coordinatore ai sensi dell'articolo 13, se la funzione è vacante e non è stato nominato un suo sostituto ai sensi dell'articolo 13 comma 1.