Pubblicata nel B.U. 21 ottobre 2003, n. 42.
(1) L'ammontare dell'indennità di carica del Presidente non può superare il 50 per cento dello stipendio del coordinatore, quella dei vicepresidenti il 10 per cento.
(2) Agli altri membri del Consiglio di amministrazione, dei Comitati scientifici, del Collegio dei revisori dei conti vengono corrisposti, ove spettanti, i compensi previsti dalle disposizioni provinciali. I compensi dei presidenti dei singoli organi collegiali sono superiori del 20% a quelli degli altri componenti.
(3) I rimborsi delle spese per missioni e viaggi si effettuano in base alla normativa provinciale vigente.