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In vigore al: 21/11/2014

v) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 settembre 2003, n. 32721)
Istituzione dell'Ente "Musei provinciali altoatesini" ed approvazione dello statuto

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1)

Pubblicata nel B.U. 21 ottobre 2003, n. 42.

Art. 13 (Il coordinatore o la coordinatrice)

(1) Il coordinatore è il funzionario più elevato di grado dell'Ente, funzionalmente subordinato al Presidente. Un direttore di museo, di cui all'articolo 14, può essere nominato dal Consiglio di amministrazione come sostituto del coordinatore.

(2) La nomina del coordinatore è disposta in applicazione della normativa provinciale vigente per la nomina dei direttori di ripartizione. La prima nomina avviene mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale. La posizione giuridica ed i compiti corrispondono a quelli di un direttore di ripartizione, di cui all'articolo 10 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

(3) Il coordinatore è responsabile per l'intera sfera di competenza dell'Ente. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e delle disposizioni del Presidente. Inoltre, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi, dell'orientamento, dei programmi e dei punti strategici dell'Ente. Con riferimento agli obiettivi previsti, è responsabile della concreta gestione amministrativa e dell'efficiente esecuzione delle spese.

(4) Al coordinatore sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

  • a)  partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, redigere i verbali delle stesse e firmarli assieme al Presidente;
  • b)  autenticare, con la propria firma congiuntamente a quella del Presidente, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  • c)  sovrintendere e coordinare le attività dei direttori dei musei;
  • d)  fungere da capo del personale;
  • e)  coordinare i musei ed i vari servizi dell' Ente;
  • f)  curare l' attuazione dei provvedimenti da adottarsi nell'ambito dell'Ente;
  • g)  fungere da responsabile dell' istruttoria riguardante le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'esecuzione degli atti conseguenti;
  • h)  adempiere ai compiti che gli sono stati affidati dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente;
  • i)  adempiere alle funzioni di direttore di ripartizione per la stipula di contratti, ai sensi dell' articolo 6 della legge provinciale n. 17/93 e successive modifiche;
  • j)  fungere da responsabile della gestione economica, finanziaria e contabile e della preservazione del patrimonio dell' Ente;
  • k)  redigere il piano annuale, il piano delle attività, il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio, le relazioni finali annuali ed il rendiconto generale dell' Ente, tenendo conto possibilmente delle proposte inoltrate dai direttori dei musei, di cui all'articolo 14, lettera d);
  • l)  essere responsabile dell' evasione della corrispondenza e dell'adeguata archiviazione degli atti e della corrispondenza;
  • m)  garantire un adeguato flusso di informazioni all' interno dell'Ente;
  • n)  firmare i mandati di riscossione e di spesa per l' Ente;
  • o)  fungere da responsabile per la sicurezza sul lavoro e per il trattamento dei dati personali, dove per iscritto può eventualmente autorizzare i collaboratori della visione, immissione, la variazione o la cancellazione di dati personali;
  • p)  fungere ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, da consegnatario della sede centrale e di tutti gli altri beni patrimoniali che per loro natura non possono essere assegnati a singoli musei, ed essere responsabile della regolare gestione degli inventari ai sensi dell' articolo 18 comma 2, della stessa legge provinciale;
  • q)  curare in accordo con il Presidente i necessari rapporti con gli uffici provinciali ed altre istituzioni;
  • r)  attuare tutte le misure di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia;
  • s)  adottare tutte le altre misure concernenti l' ordinaria amministrazione dell'Ente, non riservate ad altri organi necessarie per un efficiente funzionamento dell'Ente.

(5) Il coordinatore può delegare singoli compiti amministrativi di sua competenza ai direttori dei musei. I provvedimenti relativi a tali deleghe sono da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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